Gli Obblighi comportamentali degli Intermediari – 5. Le conseguenze delle violazioni
La violazione degli obblighi comportamentali, pur non dando luogo a nullità del contratto può comportare una responsabilità risarcitoria dell’intermediario, il quale è anche tenuto, ai sensi dell’art. 23, comma 6, T.U.F., a provare positivamente la propria diligenza.
Maggiori informazioni